REGOLAMENTO·n. 140·16 novembre 2021

Regolamento (UE) 2022/140

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/140 DELLA COMMISSIONE - del 16 novembre 2021 - recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici - (Testo rilevante ai fini del SEE)

Vigente dal 16 novembre 2021 18 articoli 1 vigenze storicizzate
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Indice

Art. 1Oggetto e ambito di applicazioneArt. 1.tit_1Oggetto e ambito di applicazioneArt. 2DefinizioniArt. 2.tit_1DefinizioniArt. 3Prodotti biologici che devono essere inclusi nelle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici per determinate malattie di categoria AArt. 3.tit_1Prodotti biologici che devono essere inclusi nelle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici per determinate malattie di categoria AArt. 4Prescrizioni supplementari riguardanti la fornitura e lo stoccaggio degli antigeni e dei vacciniArt. 4.tit_1Prescrizioni supplementari riguardanti la fornitura e lo stoccaggio degli antigeni e dei vacciniArt. 5Prescrizioni riguardanti la formulazione di vaccini con antigeni del virus dell’afta epizootica e l’etichettatura dei vaccini pronti per l’usoArt. 5.tit_1Prescrizioni riguardanti la formulazione di vaccini con antigeni del virus dell’afta epizootica e l’etichettatura dei vaccini pronti per l’usoArt. 6Procedure per il rilascio e la consegna dei vacciniArt. 6.tit_1Procedure per il rilascio e la consegna dei vacciniArt. 7Prescrizioni riguardanti la sostituzione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnosticiArt. 7.tit_1Prescrizioni riguardanti la sostituzione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnosticiArt. 8Prescrizioni procedurali e tecniche per chiedere l’accesso ad antigeni, vaccini e reagenti diagnostici provenienti dalle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnosticiArt. 8.tit_1Prescrizioni procedurali e tecniche per chiedere l’accesso ad antigeni, vaccini e reagenti diagnostici provenienti dalle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnosticiArt. 9Entrata in vigore e applicazioneArt. 9.tit_1Entrata in vigore e applicazione
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