Art. 4
Prescrizioni supplementari riguardanti la fornitura e lo stoccaggio degli antigeni e dei vaccini
In vigore dal 16 nov 2021
Prescrizioni supplementari riguardanti la fornitura e lo stoccaggio degli antigeni e dei vaccini
1. La Commissione organizza prove indipendenti della potenza e dell’innocuità dei vaccini forniti e conservati nelle banche dei vaccini dell’Unione come pure dei vaccini ricostituiti a partire dagli antigeni conservati nelle banche degli antigeni dell’Unione.
2. Il fabbricante aggiudicatario rispetta le prescrizioni supplementari riguardanti lo stoccaggio degli antigeni del virus dell’afta epizootica e dei vaccini contro le malattie di categoria A stabilite nell’allegato II.
Storico versioni
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