Art. 4 · Prescrizioni supplementari riguardanti la fornitura e lo stoccaggio degli antigeni e dei vaccini

Art. 4

Prescrizioni supplementari riguardanti la fornitura e lo stoccaggio degli antigeni e dei vaccini

In vigore dal 16 nov 2021
Prescrizioni supplementari riguardanti la fornitura e lo stoccaggio degli antigeni e dei vaccini 1.   La Commissione organizza prove indipendenti della potenza e dell’innocuità dei vaccini forniti e conservati nelle banche dei vaccini dell’Unione come pure dei vaccini ricostituiti a partire dagli antigeni conservati nelle banche degli antigeni dell’Unione. 2.   Il fabbricante aggiudicatario rispetta le prescrizioni supplementari riguardanti lo stoccaggio degli antigeni del virus dell’afta epizootica e dei vaccini contro le malattie di categoria A stabilite nell’allegato II.
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