Art. 3

Prodotti biologici che devono essere inclusi nelle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici per determinate malattie di categoria A

In vigore dal 16 nov 2021
Prodotti biologici che devono essere inclusi nelle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici per determinate malattie di categoria A 1.   La Commissione include nelle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici i prodotti biologici elencati nella colonna 2 della tabella figurante nell’allegato I («la tabella») per le malattie di categoria A indicate nella colonna 1 della tabella. 2.   La Commissione mantiene nelle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici i tipi e i ceppi di prodotti biologici elencati nella colonna 3 della tabella e le quantità di prodotti biologici elencate nella colonna 4 della tabella e tiene conto del periodo di validità dei prodotti biologici indicato nella colonna 5.
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