Art. 6
Procedure per il rilascio e la consegna dei vaccini
In vigore dal 16 nov 2021
Procedure per il rilascio e la consegna dei vaccini
1. La Commissione, ove necessario, chiede per iscritto al fabbricante aggiudicatario di consegnare i vaccini conservati nelle banche dei vaccini dell’Unione o i vaccini formulati di cui all’, paragrafo 1.
2. Il fabbricante aggiudicatario soddisfa la richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rispetta le procedure per il rilascio e la consegna dei vaccini formulati di cui all’, paragrafo 1, stabilite nell’allegato IV.
3. Il fabbricante aggiudicatario rispetta le procedure per la consegna dei vaccini conservati nelle banche dei vaccini dell’Unione stabilite nell’allegato V.
Storico versioni
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