REGIO DECRETO·n. 107·12 gennaio 1913
Col quale viene approvato lo annesso regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1911, n. 745, circa provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali.
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compilazione regolamentoRegolamento
capo IDisposizioni generali.
Art. 1Legge 13 luglio 1911, n. 745.Art. 2Navi considerate mercantili agli effetti della legge.Art. 3Uffici governativi di vigilanza.Art. 4Scopo e modalità d'esercizio della vigilanza degli uffici governativi.Art. 5Ricorsi contro le decisioni degli uffici governativi di vigilanza.Art. 6Divergenza di giudizio fra delegati governativi e agenti del registro.Art. 7Giurisdizione degli uffici governativi di vigilanza.Art. 8Relazione degli uffici governativi di vigilanza.Art. 9Indennità di missione a carico dei cantieri.Art. 10Stazza. - Verifica degli uffici governativi.Art. 11Registri di classificazione.Art. 12Ordine da seguirsi nei pagamenti.Art. 13Inscrizione degli operai alla Cassa nazionaleArt. 14Contributo alle Casse invalidi.capo IICompenso daziario e compenso di costruzione.
Art. 15Dichiarazione di costruzione.Art. 16Dichiarazione di costruzione per gli scafi.Art. 17Dichiarazione per le trasformazioni di navi allo scopo di aumentarne la stazza. - Condizione cui è subordinato il diritto al compenso.Art. 18Dichiarazione per la costruzione di macchine e caldaie.Art. 19Dichiarazione per la costruzione di apparecchi ausiliari di bordo.Art. 20Disposizioni comuni a tutte le dichiarazioni di costruzione nel caso di costruzione per conto di terzi.Art. 21Trascrizione delle dichiarazioni.Art. 22Casi nei quali non è dovuto compenso per la costruzione delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari.Art. 23Determinazione della potenza delle macchine motrici.Art. 24Macchine motrici per la navigazione destinate a navi estere.Art. 25Determinazione del peso delle caldaie delle macchine motrici.Art. 26Determinazione della forza o del peso degli apparecchi ausiliari.Art. 27Documenti per il pagamento dei compensi daziario e di costruzione degli scafi.Art. 28Documenti per il pagamento del compenso daziarlo sul maggior tonnellaggio dovuto alla trasformazione delle navi.Art. 29Documenti per il pagamento del compenso di costruzione delle motrici per la navigazione.Art. 30Riduzione del compenso di costruzione per l'impiego di parti di macchina esistente.Art. 31Documenti per il pagamento del compenso di costruzione delle caldaie.Art. 32Documenti per il pagamento del compenso di costruzione degli apparecchi ausiliari di bordo.Art. 33Registro del peso dei materiali impiegati nella costruzione.Art. 34Riduzione dei compensi in base all'art. 9 della legge.Art. 35Apparecchi ausiliari per servizi generali di bordo.Art. 36Apparecchi ausiliari facenti parte integrante delle macchine motrici a vapore.Art. 37Apparecchi ausiliari accessori delle caldaie.Art. 38Apparecchi ausiliari che non danno diritto a compenso.Art. 39Obbligo di presentazione dei contratti di costruzione.Art. 40Restituzione dei compensi daziario e di costruzione pagati per navi che non hanno conservato l'inscrizione nei registri di classificazione nazionali.Art. 41Restituzione dei compensi di costruzione pagati per navi che vengono tolte dalla navigazione.Art. 42Protezione indiretta dell'industria della costruzione dei galleggianti.capo IIICompenso di riparazione.
Art. 43Dichiarazione di riparazione.Art. 44Casi nei quali non è dovuto il compenso di riparazione.Art. 45Riparazioni eseguite da officine situate in zona estera.Art. 46Forma della dichiarazione di riparazione e della dichiarazione di costruzione o fornitura di oggetti di dotazione e di ritienilo.Art. 47Termine per la presentazione delle dichiarazioni.Art. 48Registrazione delle dichiarazioni.Art. 49Vigilanza sulle riparazioni e sulle forniture.Art. 50Oggetti di dotazione e di ricambio.Art. 51Prime foderature e prime provviste.Art. 52Peso dei materiali impiegati nei lavori.Art. 53Documenti per la liquidazione del compenso di riparazione.capo IVImportazione temporanea in franchigia dei dazi.
parte 1Importazione in franchigia in base all'art. 10 della legge.
Art. 54Elenco dei materiali ammessi alla importazione in franchigia.Art. 55Applicazione delle disposizioni doganali per l'importazione in franchigia.Art. 56Tempo concesso per lo scarico delle bollette di temporanea importazione,Art. 57Dichiarazione all'ufficio circondariale di porto.Art. 58Dichiarazione per la costruzione di scafi di navi mercantili commesse da stranieri.Art. 59Dichiarazione per la costruzione di scafi di navi mercantili commesse da nazionali in base all'art. 10 ultimo comma della legge.Art. 60Dichiarazione per la costruzione di scafi di galleggianti destinati all'esportazione.Art. 61Dichiarazione per la costruzione di macchine e caldaie destinate agli scafi, di cui agli articoli 58, 59 e 60.Art. 62Dichiarazione per la costruzione di apparecchi ausiliari destinati agli scafi di cui agli articoli 58, 59 e 60.Art. 63Dichiarazione per la costruzione di navi da guerra o di altro carattere per Governi stranieri.Art. 64Dichiarazione per la riparazione o trasformazione di navi di Governi esteri.Art. 65Importazione di macchine e caldaie intere.Art. 66Dichiarazioni in doppio esemplare. Registrazione di esse.Art. 67Esame dell'ufficio governativo di vigilanza. - Determinazione del peso complessivo dei materiali occorrenti ai lavori.Art. 68Verificazione e vidimazione delle distinte dei materiali.Art. 69Presentazione dei documenti agli uffici di vigilanza.Art. 70Registro di conto corrente degli uffici marittimi di vigilanza.Art. 71Domanda alla dogana per ottenere l'importazione temporanea.Art. 72Autorizzazione per l'importazione temporanea. Conto corrente dei dazi.Art. 73Determinazione, ove occorra, del limite di dazio d'importazione.Art. 74Custodia dei materiali importati.Art. 75Contabilità e riscontro dei materiali.Art. 76Vigilanza doganale.Art. 77Vigilanza degli uffici governativi.Art. 78Determinazione della forza delle macchine dei galleggianti da esortarsi.Art. 79Collaudo dei lavori. - Verbale di collaudo.Art. 80Cali di lavorazione, cascami e rottami.Art. 81Documenti per lo scarico delle bollette d'importazione temporanea.Art. 82Scarico delle bollette.Art. 83Materiali sopravanzati.Art. 84Informazioni delle dogane all'Amministrazione marittima.parte 2Importazione di franchigia in base all'art. 2, secondo comma, della legge.
Art. 85parte 3Disposizioni comuni per l'importazione in franchigia.
Art. 86Lavori affidati da uno stabilimento ad altri stabilimenti.Art. 87Indennità ai funzionari di dogana e di finanza.capo VDisposizioni transitorie
Art. 88Compensi per la costruzione degli scafi non ultimati al 30 giugno 1911.Art. 89Somme dovute alte Casse invalidi.Art. 90Ripartizione dei versamenti fra le Casse invalidi.Aggiornamenti recenti
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