RegolamentoCapo II

Art. 30

Abrogato

Riduzione del compenso di costruzione per l'impiego di parti di macchina esistente.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-12;107#art-r-30

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Riduzione del compenso di costruzione per l'impiego di parti di macchina esistente. (Art. 30 Col quale viene approvato lo annesso regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1911, n. 745, circa provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali.) — Testo vigente | Portale Normativo