RegolamentoParte 1Capo IV

Art. 56

Abrogato

Tempo concesso per lo scarico delle bollette di temporanea importazione,

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-12;107#art-r-56

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Tempo concesso per lo scarico delle bollette di temporanea importazione, (Art. 56 Col quale viene approvato lo annesso regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1911, n. 745, circa provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali.) — Testo vigente | Portale Normativo