Regolamento›Capo II
Art. 22
AbrogatoCasi nei quali non è dovuto compenso per la costruzione delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari.
In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-12;107#art-r-22