Art. 22 · Casi nei quali non è dovuto compenso per la costruzione delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari.
RegolamentoCapo II

Art. 22

Abrogato22 / 90

Casi nei quali non è dovuto compenso per la costruzione delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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