REGIO DECRETO·n. CCCLXII·19 luglio 1908
Che istituisce in Cesena una R. scuola professionale femminile.
Vigente dal 29 settembre 1908 12 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, ind
Art. 3La scuola è diurna. Il corso della scuola ha la durata di tre anni. Le migliori alunne lic
Art. 4Possono essere ammesse alla scuola le giovani che hanno soddisfatto all'obbligo dell'istru
Art. 5L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di due deleg
Art. 6Il presidente della Giunta di vigilanza è nominato dal ministro e scelto fra i componenti
Art. 7La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 8La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta alla direttrice di essa, che per
Art. 9La direttrice, gli insegnanti e le maestre di laboratorio sono scelti in seguito a concors
Art. 10La direttrice coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di v
Art. 11Il servizio di Cassa della scuola sarà possibilmente fatto da un solido Istituto di credit
Art. 12Con regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabil