Art. 10
In vigore dal 14 ott 1908
La direttrice coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola, e vigila sotto la sua responsabilità che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento.
Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti, in caso di brevi assenze.
Nei casi di assenze prolungate ne informa la Giunta di vigilanza ed il Ministero per gli opportuni provvedimenti.
Gli insegnanti e le maestre di laboratorio esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza della direttrice ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad esse affidato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-07-19;362#art-10