Art. 12

In vigore dal 14 ott 1908
Con regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1908. VITTORIO EMANUELE. F. Cocco-Ortu. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-07-19;362#art-12

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Art. 12 Che istituisce in Cesena una R. scuola professionale femminile. — Testo vigente | Portale Normativo