Art. 2
In vigore dal 14 ott 1908
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 3000;
il comune di Cesena con L. 1500;
la Congregazione di carità di Cesena con L. 1000 nell'anno finanziario 1908 e con L. 1500 negli anni successivi.
Il Comune di Cesena fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento e alla fornitura dell'acqua.
Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti e da privati e gli altri eventuali proventi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-07-19;362#art-2