Art. 2

In vigore dal 14 ott 1908
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 3000; il comune di Cesena con L. 1500; la Congregazione di carità di Cesena con L. 1000 nell'anno finanziario 1908 e con L. 1500 negli anni successivi. Il Comune di Cesena fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento e alla fornitura dell'acqua. Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti e da privati e gli altri eventuali proventi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-07-19;362#art-2

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