REGIO DECRETO·n. MMDCCCLXIV·4 marzo 1888
Che scioglie la congregazione di carita', monte di pieta', con l'annessa cassa di risparmio, civico ospedale coi dipendenti istituti elemosinieri Toaldi, Cecchini, Cecconi e Casagrande in Castelfranco Veneto, e le relative amministrazioni sono affidate alla stessa congregazione da ricostituirsi in conformita' dell'art. 27 della legge sulle opere pie.
Vigente dal 14 aprile 1888 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nos
Art. 2L'amministrazione delle stesse opere pie è affidata alla congregazione di carità da ricost
Art. 3La congregazione di carità di Castelfranco Veneto, appena ricostituita, dovrà presentare e