Art. 2
In vigore dal 29 apr 1888
L'amministrazione delle stesse opere pie è affidata alla congregazione di carità da ricostituirsi dal consiglio comunale di Castelfranco Veneto col numero dei membri prescritto dall'art. 27 della legge sulle opere pie, con l'obbligo nella congregazione stessa di tenere separati i patrimonii e la gestione delle anzidette opere pie.
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