Art. 3

In vigore dal 29 apr 1888
La congregazione di carità di Castelfranco Veneto, appena ricostituita, dovrà presentare entro il termine di tre mesi il proprio statuto organico generale e quelli speciali per le opere pie suindicate. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 3 aprile 1888. Reg. 162. Atti del Governo a f. 84. Zainy. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-04;2864#art-3

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