Art. 1
In vigore dal 29 apr 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Castefranco Veneto (Treviso), in data 31 dicembre 1879 e 14 ottobre 1887, con le quali si domanda che vengano disciolte le attuali rappresentanze degli istituti pii del comune e cioè: Congregazione di carità, Direzione del Monte di pietà con annessa cassa di risparmio, Direzione ed amministrazione del civico ospedale con gli annessi istituti elemosinieri, Toaldi, Cecchini, Cecconi e Casagrande, e ciò allo scopo di riunire le varie amministrazioni mantenendo separati il patrimonio e la gestione, sotto l'amministrazione della congregazione di carità, da ricostituirsi dal consiglio di detto comune a sensi dello art. 27 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie con l'incarico di presentare entro tre mesi dalla sua istallazione lo statuto organico ed i regolamenti interni per la prescritta approvazione;
Viste le deliberazioni delle due amministrazioni del monte di pietà e dell'ospedale suddetti in data 19 settembre 1881; ritenuto che la congregazione di carità di Castelfranco Veneto è attualmente composta di quattro amministratori oltre il presidente, mentre essendo la popolazione del comune superiore ai diecimila abitanti, la congregazione stessa deve essere costituita di otto membri oltre il presidente;
Visti i voti della deputazione provinciale in data 20 ottobre 1881 e 7 dicembre 1887;
Vista la legge sopracitata;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Le attuali rappresentanze della congregazione di carità, del monte di pietà con l'annessa cassa di risparmio, e del civico ospedale coi dipendenti istituti elemosinieri Toaldi, Cecchini, Cecconi e Casagrande nel comune di Castelfranco Veneto sono sciolte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-04;2864#art-1