LEGGE COSTITUZIONALE·n. 1·6 agosto 1993
Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale.
Vigente dal 10 agosto 1993 7 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei risp
Art. 21. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai
Art. 31. Il progetto di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberaz
Art. 41. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione delle leggi costituzionale
Art. 51. Per la modificazione delle leggi costituzionale od ordinarie, approvate secondo quanto
Art. 61. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, d
Art. 71. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della su