Art. 5

In vigore dal 11 ago 1993
1. Per la modificazione delle leggi costituzionale od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1993-08-06;1#art-5

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