Art. 4
In vigore dal 11 ago 1993
1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione
delle leggi costituzionale ed ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1993-08-06;1#art-4