Art. 4

In vigore dal 11 ago 1993
1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione delle leggi costituzionale ed ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1993-08-06;1#art-4

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Art. 4 Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale. — Testo vigente | Portale Normativo