Art. 6
In vigore dal 11 ago 1993
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a
carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1993-08-06;1#art-6