LEGGE·n. 522·29 novembre 1995
Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.
Vigente dal 9 dicembre 1995 4 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 21. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere da
Art. 31. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni
Art. 41. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione