Art. 1
In vigore dal 4 gen 2002
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522 di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989 recante disposizioni relative al doping;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 luglio 2001, n. 128/2001;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
.
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, in seguito denominata Commissione, di cui all', comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2001-10-31;440#art-1