Art. 6

In vigore dal 4 gen 2002
1. L'atto di convocazione indica il luogo nel quale si svolgono le riunioni e l'ordine del giorno e deve essere trasmesso almeno sette giorni prima della riunione cui si riferisce. 2. La Commissione può essere convocata ad istanza di almeno otto componenti. 3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza del Presidente o del Vice presidente e di almeno dieci componenti. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice presidente. 5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario. 6. Il segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei componenti presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni ed indicando i partecipanti ed il risultato delle votazioni. 7. I verbali sono raccolti e conservati presso la segreteria della Commissione.
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