Art. 8

In vigore dal 4 gen 2002
1. Nell'ambito delle attività di cui all', comma 1, lettere da a) a f), della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la Commissione svolge le seguenti attività: a) predispone le classi delle sostanze dopanti e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping ai sensi dell', comma 2 e comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376 in conformità alla regolamentazione della Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989; del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e dell'Agenzia Mondiale contro il doping o di altri organismi internazionali preposti al settore sportivo; b) individua le specialità medicinali contenenti i principi attivi singoli o in associazione delle classi predisposte in base alla lettera a); c) sottopone a revisione le classi di cui alla lettera a) e le specialità medicinali di cui alla lettera b), con cadenza non superiore a sei mesi; d) segnala al CIO e agli altri organismi internazionali preposti al settore sportivo l'inclusione nelle classi delle sostanze dopanti di altre sostanze biologicamente o farmacologicamente attive o altre pratiche mediche che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti e alterarne le prestazioni agonistiche; e) determina i casi, i criteri e le metodologie dei controlli antidoping in gara e fuori gara effettuati in relazione alle competizioni organizzate a livello nazionale e internazionale, in conformità alle regole ed alle indicazioni del CIO e delle competenti Federazioni sportive internazionali, dai predetti organismi, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline associate e dagli enti di promozione sportiva. A tal fine individua le competizioni e le attività sportive per le quali è effettuato il controllo sanitario dai laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente; f) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e delle competenti Federazioni sportive internazionali, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli antidoping in gara e fuori gara effettuati in relazione alle competizioni organizzate a livello locale dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline associate, dagli enti di promozione sportiva o da altri soggetti al di fuori delle ipotesi contemplate nella lettera precedente, individuando le competizioni e le attività sportive per le quali è effettuato il controllo sanitario dai laboratori accreditati dal Ministero della salute; g) esprime pareri sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori accreditati dal Ministero della salute; h) predispone un elenco nel quale sono iscritti i medici prelevatori curandone la tenuta e regolamentandone l'accesso a seguito di selezione, la formazione e l'aggiornamento degli iscritti; i) effettua i prelievi finalizzati ai controlli antidoping di cui alla lettera e) anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport e dei medici della Federazione medico sportiva italiana previa stipulazione di apposita convenzione; l) effettua i prelievi finalizzati alla tutela della salute avvalendosi del Servizio sanitario nazionale; m) propone al Ministero della salute la stipulazione di convenzioni con i laboratori di cui alle lettere e) ed f) per l'attuazione dei controlli antidoping, l'attuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche; n) individua le forme di collaborazione in materia di controlli a tutela della salute con le strutture del Servizio sanitario nazionale; o) predispone ogni anno un programma di attività e, eventualmente, specifici programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili ai fini di doping nelle attività sportive avvalendosi anche dei dati di cui al comma 1 dell' della legge n. 376/2000; p) propone al Ministero della salute la stipulazione di apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di specifici progetti di ricerca; q) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e partecipa a programmi di interventi contro il doping; r) promuove campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, avvalendosi, eventualmente, della collaborazione delle amministrazioni pubbliche, del CONI, delle FF.SS.NN., delle società affiliate, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva pubblici e privati ed anche di medici specialisti di medicina dello sport; s) determina il contenuto dell'apposito contrassegno che devono recare sull'involucro e sul foglio illustrativo, le confezioni di farmaci appartenenti alle classi di sostanze dopanti; t) predispone lo schema di relazione al Parlamento del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376, nonché sull'attività svolta. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 ottobre 2001 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro per i beni e le attività culturali Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 2
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2001-10-31;440#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo