Art. 3
In vigore dal 4 gen 2002
1. Il Presidente viene nominato dal Ministro della salute.
2. Egli svolge i seguenti compiti:
a) rappresenta la Commissione;
b) nomina il vicepresidente tra i componenti della Commissione;
c) convoca e presiede le riunioni della Commissione con frequenza almeno mensile, ne stabilisce l'ordine del giorno e designa i relatori;
d) coordina l'attività della Commissione nei rapporti con l'Unione europea, gli organismi internazionali, il Ministero della salute, le regioni, le altre amministrazioni pubbliche, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e gli altri enti interessati all'attuazione della legge n. 376/2000;
e) incarica i componenti della trattazione e dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate.
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2001-10-31;440#art-3