Art. 1
In vigore dal 10 dic 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.
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