Art. 4

In vigore dal 10 dic 1995
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 novembre 1995 SCALFARO Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri Agnelli, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Dini
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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989. — Testo vigente | Portale Normativo