LEGGE·n. 232·28 marzo 1962
Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960.
Vigente dal 18 maggio 1962 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 2Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere
Art. 3In dipendenza della presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato a modificare,