Art. 1

In vigore dal 2 giu 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 14 dicembre 1960: a) Convenzione relativa all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici con Protocolli addizionali e Memorandum d'intesa per l'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione; b) Protocollo relativo alla revisione della Convenzione per la cooperazione economica europea del 16 aprile 1948.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-03-28;232#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo