Art. 1
In vigore dal 2 giu 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 14 dicembre 1960:
a) Convenzione relativa all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici con Protocolli addizionali e Memorandum d'intesa per l'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione;
b) Protocollo relativo alla revisione della Convenzione per la cooperazione economica europea del 16 aprile 1948.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-03-28;232#art-1