Art. 3
In vigore dal 2 giu 1962
In dipendenza della presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato a modificare, con propri decreti, la denominazione del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri concernente il contributo dell'Italia nelle spese di funzionamento dell'Organizzazione europea di cooperazione economica (O.E.C.E.).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 1962
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - MATTARELLA - COLOMBO - BERTINELLI - PRETI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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