Art. 2

In vigore dal 2 giu 1962
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 14 della Convenzione, del paragrafo 5 del Memorandum e dell' del Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1962-03-28;232#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960. — Testo vigente | Portale Normativo