LEGGE·n. 130·27 febbraio 1958

Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi.

Legge 27/02/1958, n. 130

Vigente dal 27 febbraio 1958 9 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130Art. 2LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130Art. 3LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130Art. 4LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130Art. 5LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130Art. 6LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130Art. 8LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130Art. 9LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130Art. 10LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130
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