Art. 2
LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130
In vigore dal 28 mar 1958
Nel periodo di due anni stabilito dall'articolo precedente i privati, datori di lavoro, che occupino oltre 50 dipendenti, sono obbligati a dare impiego in misura del 10 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie indicate all'.
Le assunzioni predette sono subordinate al possesso della idoneità richiesta per l'impiego.
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