Art. 5
LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130
In vigore dal 28 mar 1958
L'Opera per l'assistenza provvederà alla compilazione di un elenco generale dei profughi aspiranti al collocamento nel settore privato, distinguendoli per sesso, per settore di produzione, per categoria professionale, per qualifica e specializzazione.
Sarà cura, inoltre, dell'Opera per l'assistenza trasmettere copia di detto elenco a tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai quali compete il collocamento dei profughi, e di provvedere all'aggiornamento dell'elenco medesimo.
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