Art. 9

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130

In vigore dal 28 mar 1958
Le disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, valgono anche nei confronti delle altre categorie di profughi previste dagli della legge 4 marzo 1952, n. 137, che siano disoccupati. Le assunzioni, operate dalle imprese private, a norma del precedente comma, saranno computate a copertura della percentuale stabilita dall'. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà, per i profughi di cui al comma primo del presente articolo, agli adempimenti inerenti alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi, nonchè alle modalità di iscrizione nei medesimi.
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