DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 12·13 gennaio 2025

Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita' tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Vigente dal 11 gennaio 2026 5 articoli 2 vigenze storicizzate
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Indice

Art. 1Adozione della tabella unica nazionaleArt. 2Valore del primo punto di invaliditàArt. 3Liquidazione del danno biologico temporaneoArt. 4Clausola di invarianza finanziariaArt. 5Disposizioni transitorie
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