Art. 3

Liquidazione del danno biologico temporaneo

In vigore dal 5 mar 2025
1. Il danno biologico temporaneo è liquidato in conformità all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 2. L'incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno liquidato ai sensi del comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-01-13;12#art-3

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