Art. 1

Adozione della tabella unica nazionale

In vigore dal 5 mar 2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private» e, in particolare, l'articolo 138, comma 1, lettera b), che prevede che su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l', comma 3; Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie» e, in particolare, l'articolo 7, comma 4; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», e, in particolare, l', comma 18; Acquisito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in data 22 novembre 2023; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 13 febbraio 2024 e del 24 settembre 2024; Acquisito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in data 11 novembre 2024; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2024; Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente regolamento: Adozione della tabella unica nazionale 1. Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, sono adottate: a) le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all'allegato I; b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,- tabella del danno biologico, di cui all'allegato II, tabella 1; c) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 - tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all'allegato II, tabella 2. 2. All'aggiornamento e alla modifica della tavola 1.B., riportata nell'allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalità elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-01-13;12#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo