Art. 2

Valore del primo punto di invalidità

In vigore dal 5 mar 2025
1. Il valore del primo punto di invalidità è pari a quello previsto dall'articolo 139, commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-01-13;12#art-2

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