DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 957·23 dicembre 1983
Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori.
Vigente dal 1 marzo 1984 4 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1223, con il qual
Art. 2Alle società che a decorrere dal 1 gennaio 1984 chiederanno l'ammissione dei propri titoli
Art. 3È fissato in L. 5.000.000 (cinquemilioni) il massimo dei diritti di quotazione da applicar
Art. 4I diritti fissi annui da pagarsi dagli agenti di cambio, istituti di credito, banchieri ed