Art. 4
In vigore dal 16 mar 1984
I diritti fissi annui da pagarsi dagli agenti di cambio, istituti di credito, banchieri ed operatori per l'ingresso nei recinti di borsa, sono stabiliti come segue:
istituti di credito (osservatori e sostituti osservatori). L. 30.000 agenti di cambio...................... L. 20.000 commissionari....................... L. 20.000 rappresentanti alle grida................. L. 15.000 impiegati nell'anti recinto, ciascuno........... L. 10.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983
PERTINI
GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1984
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 3
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;957#art-4