Art. 2

In vigore dal 16 mar 1984
Alle società che a decorrere dal 1 gennaio 1984 chiederanno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Bologna, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, ad esclusione del diritto fisso di cui all': a) per il primo anno di quotazione, nessun diritto; b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 50%; c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 30%. Le stesse riduzioni saranno applicate anche nel caso di estensione alla borsa valori di Bologna della quotazione di titoli già quotati in altre borse valori, e anche nel caso di contemporanea ammissione a quotazione presso più borse valori. L'ammontare complessivo dei diritti si computa sull'importo del capitale sociale azionario ed eventualmente del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotate ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;957#art-2

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Art. 2 Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori. — Testo vigente | Portale Normativo