Art. 3
In vigore dal 16 mar 1984
È fissato in L. 5.000.000 (cinquemilioni) il massimo dei diritti di quotazione da applicare alle società aventi titoli ufficialmente quotati presso la borsa valori di Bologna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;957#art-3