DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1996·22 giugno 1960
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti in Roma.
Vigente dal 18 ottobre 1961 23 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto l'art. 175 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577
Art. 2Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare fra i sordomuti personale idon
Art. 3Presso l'istituto potranno essere istituiti: a) scuole di patente per qualificati e specia
Art. 4Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 5 anni in relazione alle esigenze professionali
Art. 5Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Minist
Art. 6Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili profession
Art. 7L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse,
Art. 8L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti
Art. 9Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i
Art. 10Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere i sordomuti che abbiano assolto a
Art. 11Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono
Art. 12Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di mater
Art. 13Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nel
Art. 14L'Istituto è dotato di personalità giuridica, e di autonomia amministrativa, ed è sottopos
Art. 15Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due re