Art. 10
In vigore dal 2 nov 1961
Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere i sordomuti che abbiano assolto all'obbligo scolastico previsto dalle vigenti disposizioni.
In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'anzidetto .
saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1996#art-10