Art. 1
In vigore dal 2 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 175 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 31 marzo 1934, n. 383, che approva, il testo unico della legge comunale e provinciale.
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1939, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Veduta la legge 21 agosto 1950, n. 698;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica, istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1960 è istituita in Roma una scuola, avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato per sordomuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1996#art-1