Art. 1

In vigore dal 2 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto l'art. 175 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577; Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 31 marzo 1934, n. 383, che approva, il testo unico della legge comunale e provinciale. Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1939, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Veduta la legge 21 agosto 1950, n. 698; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica, istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1960 è istituita in Roma una scuola, avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato per sordomuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1996#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo