Art. 1

In vigore dal 14 mag 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 175 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577; Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739; Veduta la legge 21 agosto 1950, n. 698; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, con il quale è stato istituito in Roma l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato per sordomuti; Considerato lo sviluppo assunto dal predetto Istituto; Riconosciuta la necessità di modificare l' del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996; Ritenuto altresì che occorre adeguare la tabella organica dell'Istituto predetto alla mutata situazione didattica e organizzativa e di conseguenza rivalutare il contributo ordinario previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica succitato; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . L' del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente: "Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare fra i sordomuti personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori della industria e dell'artigianato". Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per: Saldatore al cannello ed elettrico (biennale); Aggiustatore meccanico (triennale); Meccanico tornitore (triennale); Meccanico fresatore (triennale). 2) Scuola professionale per l'industria grafica con sezioni per: Tipocompositore (triennale); Tipoimpressore (triennale); Fotografo grafico (triennale); Foto incisore (triennale); Legatore di libri (triennale). 3) Scuola professionale per l'industria elettrica con sezione per: Elettricista installatore in b.t. (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-11;1369#art-1

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