DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1316·1 ottobre 1958
Istituzione di istituti tecnici commerciali e per geometri.
Vigente dal 5 novembre 1959 5 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento de
Art. 2A decorrere dal 1 ottobre 1958 vengono istituite: a) la sezione commerciale a indirizzo am
Art. 3I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso ciascuno degli Istituti di cui
Art. 4Alle istituzioni di cui all'art. 1 e a quella di cui all'art. 2 (lettera a), si applicano
Art. 5Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto sarà fatto fronte con l'apposito